Calcolo superbollo: l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica si quantifica in base alla potenza (in kW) del veicolo e all’anno di costruzione.
Il ‘superbollo‘ è il nome con cui viene comunemente indicata l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica. In sostanza, si tratta di una tassazione aggiuntiva rispetto al bollo auto. A differenza della tassa automobilistica, il superbollo non viene incassato dalle Regioni ma dallo Stato. Si tratta di una tassa che viene applicata a quei veicoli il cui motore supera una determinata soglia di chilowatt. Vediamo di seguito come effettuare il calcolo superbollo in base alla potenza.
Come fare il calcolo superbollo auto
Per calcolare il superbollo auto in maniera precisa, si può utilizzare il form online messo a disposizione dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Dalla homepage del portale, nella sezione ‘servizi’, si clicca su ‘pagamenti’ e dal menu a tendina si seleziona la voce Calcolo superbollo (cliccando su ‘Accedi al servizio’).
Il form va completato inserendo le seguenti informazioni: targa dell’autoveicolo, Regione di residenza, anno di riferimento del superbollo, anno e mese di scadenza del bollo, mese di validità del bollo ed eventuale riduzione per vetustà. Come riferisce il sito dell’Agenzia delle Entrate, “l’anno di riferimento del “superbollo” è quello di decorrenza della tassa automobilistica. Per esempio nel caso del “bollo” con termine di pagamento maggio 2012 (relativo alla scadenza aprile 2013), l’anno di riferimento del “superbollo” è il 2012“.
Per quanto riguarda la riduzione per vetustà del superbollo, che ricorre dal primo gennaio dell’anno seguente a quello di costruzione del veicolo, le opzioni sono tre: 60% dopo 5 anni, 30% dopo 10 anni, 15% fino dopo 15 anni. Per veicoli con anzianità inferiore ai cinque anni, non è prevista alcuna riduzione mentre dopo i vent’anni, il pagamento del superbollo non è più dovuto.
Il calcolo superbollo in base ai kW
Il superbollo viene introdotto nel 2011 ai sensi dell’articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, poi modificato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011.
Quando la normativa entrò in vigore, prevedeva il pagamento di 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kW. Questo regime resto in vigore per il solo 2011 dal momento che, con la Manovra Monti, a partire dal 2012, gli estremi del superbollo vennero parecchio inaspriti: 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kW.
Esempio: prendiamo in considerazione un veicolo la cui potenza è pari a 200 kW. I chilowatt ‘in più’ sono 15 (ovvero, 200 – 185); questo numero va moltiplicato per 20 euro, per un totale di 300 euro. Se il veicolo ha più di cinque anni, l’ammontare del superbollo va decurtato del 40%; per cui: 300 – 120 = 180 euro.
Come e quando pagare il superbollo
Il pagamento del superbollo viene effettuato utilizzando il modello ‘F24 elementi identificativi‘. I codici tributo da utilizzare per il versamento sono: 3364 (per l’addizionale erariale alla tassa automobilistica), 3365 (sanzioni), 3366 (interessi). Per i pagamenti da saldare a seguito di atto di accertamento,invece, vanno utilizzati i seguenti codici: A500 (per l’ammontare del superbollo), A501 (sanzione), A502 (interessi).
La risoluzione 101/E diramata dall’Agenzia delle Entrate, esplicita le modalità di compilazione del modello F24:
- dati anagrafici e codice fiscale di chi effettua il versamento nella sezione CONTRIBUENTE
- ‘importi a debito versati’ nella sezione ERARIO ED ALTRO
- nel campo ‘tipo’ va scritta la lettera A
- nel campo ‘elementi identificativi’ va riportata la targa
- nel campo codice, va riportato il codice tributo
- nel campo ‘anno di riferimento’, va riportato l’anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA
Per ciò che riguarda i termini di pagamento del superbollo, come riportato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, “il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica“. Nel caso in cui il superbollo non venga pagato, o solo pagato parzialmente, la normativa dispone, come si legge all’articolo 23 della Legge del 2011, “la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato”.
Per quali veicoli si deve pagare il superbollo
Secondo quanto disposto dalla normativa, il superbollo deve essere pagato da coloro che “alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA)“. Per i veicoli in leasing, oppure con contratto di usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, il pagamento del superbollo spetta, rispettivamente, a coloro i quali sono utilizzatori, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.
Il superbollo, invece, non va pagato per tutti quei veicoli che sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica. L’esenzione del bollo auto è regolamentata dalla famosa Legge 104 del 1992 per la quale la tassa non va pagata se la vettura è intestata ad una persona disabile (oppure ad un familiare del soggetto portato di disabilità).
Altra categoria esentata è quella delle auto storiche. Si tratta, per l’esattezza, di veicoli di ‘interesse storico’, riconosciuti come tali se hanno più di trent’anni. Occorre fare qui una distinzione: fino al 2015, le auto con anzianità ventennale erano sollevate dall’obbligo di pagamento del bollo auto; dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità del 2015, questa agevolazione è stata abolita; per le auto con più di vent’anni, l’unica esenzione è, come detto, quella per vetustà del superbollo.
L’esenzione del superbollo si estende anche ai veicoli ecologici, ovvero quelli con motori ad alimentazione alternativa (GPL, metano o elettrica). In realtà, le agevolazioni riguardano solo determinate categorie in base a normative regionali che offrono esenzioni parziali o integrali (ma solo per un periodo di tre o cinque anni). Per verificare se il proprio veicolo rientra nelle categorie esentate dal pagamento del bollo auto, si può fare riferimento alla sezione apposita del sito dell’ACI.
Anche in caso di furto, dopo aver comunicato al PRA la ‘perdita di possesso’ del veicolo, l’obbligo di pagamento del bollo decade; stesso discorso in caso di radiazione, ovvero di cancellazione dell’auto dal PRA (in genere per la rottamazione). Altri due frangenti che portano all’esenzione sono la cosiddetta ‘minivoltura‘ (ossia la vendita di un’auto ad un concessionario da parte di un privato) e la cessione ad un rivenditore con consegna a vendere.
Esistono poi tipologie ‘speciali’ di veicoli per i quali non è previsto il pagamento del bollo: si tratta, in particolare, dei veicoli in dotazione ai corpi armati dello Stato o iscritti all’anagrafe delle ONLUS (ambulanze di trasporto, veicoli per il trasporto di organi e sangue, trasporto di persone in condizioni particolari).
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